Responsabilità civile - professionisti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25699 del 25/09/2024
Incarico professionale - Adempimento - Diligenza - Obblighi informativi - Portata - Fattispecie.
Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
(Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario).