Responsabilità civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024
Obbligo dell'ente proprietario ai sensi dell'art. 14 cod. strada - Dovere di segnalazione del pericolo in concreto - Sussistenza - Segnalazione di altra specifica situazione di pericolo - Responsabilità colposa In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la segnalazione di pericolo, a cui è tenuto l'ente proprietario della strada ex art. 14 cod. strada, va correlata alla specifica fonte pericolosa, con la conseguenza che, qualora venga segnalata una diversa situazione di pericolo priva di concreto rilievo nell'accaduto, è configurabile una responsabilità colposa dell'ente.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha escluso la colpa generica dell'ente per la mancata collocazione di barriere laterali idonee alla prevenzione del pericolo di scavalcamento della vettura, in ragione della segnalazione di una situazione di pericolo - percorrenza di tratto di strada in caso di vento - priva di concreto rilievo nell'accaduto, stante, altresì, l'assenza di dette condizioni metereologiche).
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha escluso la colpa generica dell'ente per la mancata collocazione di barriere laterali idonee alla prevenzione del pericolo di scavalcamento della vettura, in ragione della segnalazione di una situazione di pericolo - percorrenza di tratto di strada in caso di vento - priva di concreto rilievo nell'accaduto, stante, altresì, l'assenza di dette condizioni metereologiche).