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Nuove norme dedicate al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale degli affari interni ufficio I reparto I- servizi relativi alla giustizia civile

Con il d.lgs. n.164 del 31 ottobre 2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.149”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/11/2024, sono state apportate alcune modifiche all’impianto complessivo della riforma, nonché al testo unico delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002.

SOMMARIO

Quadro normativo e interlocuzioni svolte con l’Ispettorato Generale

Risposte ai quesiti - Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia

a) Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (artt.473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.)

b) Domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio

c) Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all’art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.)

d) Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all’art.473-bis.47 c.p.c.)

e) Procedimenti volti alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonchè procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.)

f) Garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.)

g) Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.)

h) Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.)

i) Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.)

Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia

Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia direzione generale degli affari interni ufficio I reparto I- servizi relativi alla giustizia civile

Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, in attuazione dei principi fissati dalla delega contenuta nella L. n. 206/2021, ha introdotto nel libro secondo del codice di rito il titolo IV-bis, contenente un nuovo corpus di norme dedicate al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, abrogando al contempo numerose disposizioni contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e nelle leggi speciali

Quadro normativo e interlocuzioni svolte con l’Ispettorato Generale

Nel quadro complessivo della riforma del processo civile, è stato dunque istituito un procedimento unitario, nel cui ambito sono previste, agli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c., disposizioni speciali dedicate alla crisi familiare (separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché modifica delle relative condizioni).

L’art.3, comma 49, del d.lgs. 149/2022 ha previsto l’abrogazione dei capi I, II, III, IV e V e V-bis, Titolo II, del Libro IV c.p.c. relativi, in particolare, ai seguenti procedimenti: separazione dei coniugi, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, assenza e morte presunta, disposizioni relative a minori, interdetti e inabilitati, rapporti patrimoniali dei coniugi e ordini di protezione contro gli abusi familiari. Anche la legge sul divorzio ha subito l’abrogazione di diversi articoli (in virtù dell’art.27 d.lgs. n.149/2022), sicché attualmente le disposizioni processuali per il giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono presenti nel nuovo rito unificato in materia di status e diritti delle persone.

Con il d.lgs. n.164 del 31 ottobre 2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.149”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/11/2024, sono state apportate alcune modifiche all’impianto complessivo della riforma, nonché al testo unico delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002.

In particolare, con l’art.6, comma 6, lett.c), commi 1 e 2 del d.lgs. n.164/2024, è stata aggiornata la normativa in tema di contributo unificato per i procedimenti indicati in oggetto, veicolata dall’art.13 del d.P.R. cit., con gli estremi normativi introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Pertanto, le lettere a) e b) del primo comma dell’art.13 introducono rispettivamente il richiamo ai procedimenti in materia di famiglia proposti su domanda congiunta, di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., ai procedimenti contenziosi di cui all’art. 473-bis.47 c.p.c. e ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.

Il testo novellato dell’art.13, comma 1, d.P.R. n.115/2002 dispone quindi come segue:

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all’articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all’articolo 473- bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice”.

Pertanto, i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all’art.13, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n.115/2002.

Il quadro normativo di riferimento deve tuttavia essere integrato dal richiamo ad altre due norme speciali che, nella materia esaminata, prevedono dei casi di esenzione e che restano tuttora vigenti.

In primo luogo, resta ferma l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”.

Al riguardo, deve rammentarsi, in continuità con l’orientamento di questa Direzione, che l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.

In secondo luogo, il quadro normativo di riferimento deve essere integrato con la disposizione, tuttora vigente, dell’art. 19 legge 6 marzo 1987 n.74, di riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

L'àmbito di applicazione dell’art.19 cit., che, per la sua specialità, è di stretta interpretazione, è stato ampliato dalla Corte costituzionale che, con sentenze n.176/1992 e 154/1999, ha equiparato, dal punto di vista dell'esenzione fiscale, i procedimenti di separazione e divorzio, estendendo l’esenzione fiscale rispettivamente anche “alle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione” e “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

L'articolo 19 della legge n.74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile proposti in via giudiziale, in virtù dell’espressa applicazione a tale istituto della normativa dettata per il matrimonio2.

Infatti, sebbene la legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà), che ha introdotto nell'ordinamento la disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, non abbia inteso regolarne organicamente gli aspetti fiscali, vale la pena considerare che trovano applicazione in tali giudizi “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio” nonché, in caso di scioglimento dell’unione civile, molte delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio recate dalla L. 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni dettate per la regolamentazione della crisi familiare di cui al nuovo Titolo IV-bis del libro secondo c.p.c., in virtù del richiamo operato alla relativa disciplina dall’art.1, commi 20, 23 e 25, della L.76/2016 (come modificato dall’art.29, comma 6, d.lgs. n. 149/2022).

Diversamente, è da escludersi l'applicabilità del regime fiscale di cui all’art.19 della legge n.74 del 1987 ai procedimenti relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, sia in virtù del tenore letterale della disposizione, come emendata dalla Corte Costituzionale, sia della sua ratio, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi maturati nel corso della convivenza matrimoniale, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in sede di separazione e divorzio (così ex multis Cass. civ. n. 8104/2017).

Milita in favore di tale ricostruzione anche il divieto di interpretazione analogica delle norme di natura tributaria, che non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dalla normativa di riferimento (art.14 delle disposizioni preliminari del cod. civ.).

Ne discende che i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R.115/2002 e di ogni altra spesa di giustizia, ove dovuta.

Dal quadro normativo appena illustrato e all’esito delle interlocuzioni svolte con l’Ispettorato Generale, può rispondersi come segue ai quesiti pervenuti.

Risposte ai quesiti - Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia

a) Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (artt.473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.)

La norma di cui all’articolo 473-bis.49 c.p.c. ha introdotto la possibilità di cumulare, in unica sede processuale, la domanda giudiziale di separazione e quella di divorzio giudiziale, subordinando la procedibilità del divorzio alla decorrenza del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

È altresì ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio nell'ambito di un procedimento instaurato con ricorso congiunto ai sensi dell'art.473-bis.51 c.p.c., secondo l’arresto della Suprema Corte adita con rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c. (v. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 28727 del 16-10-2023).  Analoga conclusione è contenuta nella risposta all’interpello 24 novembre 2022, n. 573 fornita da Agenzia delle Entrate.

Per individuare correttamente il regime fiscale applicabile a tali procedimenti, occorre premettere che, a mente dell’art.10 c.p.c., “… le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro …”.

Nel caso in esame, occorre dunque aver riguardo alla duplice domanda formulata cumulativamente dalla parte contro la stessa persona, quella di separazione e quella di divorzio (c.d. cumulo oggettivo), ragion per cui, ai fini della determinazione del contributo dovuto per l’iscrizione al ruolo della lite, le due domande vanno sommate tra loro.

Conseguentemente deve essere corrisposto il contributo unificato sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio (euro 43+43 per i procedimenti congiunti; euro 98+98 per i giudizi contenziosi).

b) Domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio

La domanda riconvenzionale spiegata nei giudizi di separazione e divorzio (quale la domanda di addebito della separazione e la domanda di assegno di mantenimento da parte del coniuge convenuto) segue lo stesso regime fiscale della domanda principale stabilito dal legislatore “ratione materiae” con l’art.13, comma 2, lett. b), d.P.R. 115/2002.

Ciò in quanto tale regime rappresenta una disciplina speciale dettata per i procedimenti di famiglia, da considerarsi prevalente rispetto alla regola generale di cui all'art. 14, comma 3, seconda parte, d.P.R. n. 115 del 2002, che invece correla l'obbligo di pagamento del contributo unificato all’ampliamento soggettivo e oggettivo del processo (modifica della domanda introduttiva, proposizione di domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo, intervento in giudizio), e ne determina il quantum in base al valore della domanda proposta.

Ciò premesso, dovendo ritenersi superata ogni disposizione precedentemente impartita (v. nota prot. DAG n.38947.U del 23/02/2018), deve affermarsi che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente nei procedimenti di separazione e divorzio sia soggetta alla stessa lex specialis applicabile alla medesima domanda, qualora proposta in via principale.

Conseguentemente, alla domanda riconvenzionale si applicherà il contributo unificato di euro 98,00 determinato in misura fissa, “ratione materiae”, dall’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. n.115/2002.

c) Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all’art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.)

La domanda congiunta di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio segue il seguente regime fiscale:

nell’ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 43, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

nell’ipotesi in cui riguardi l'esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole (minorenne o maggiorenne), sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 43, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

nell’ipotesi in cui sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987.

d) Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all’art.473-bis.47 c.p.c.)

La domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio contenzioso segue il seguente regime fiscale:

nell’ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 98, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

nell’ipotesi in cui riguardi l'esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole (minorenne o maggiorenne), sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 98, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

nell’ipotesi in cui sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987.

e) Procedimenti volti alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonchè procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.)

Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura.

f) Garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.)

Le norme, inserite nella Sezione III del Capo II, dedicata all’attuazione dei provvedimenti del giudice della famiglia, introducono strumenti a garanzia degli obblighi a contenuto patrimoniale.

Le procedure instaurate dal creditore dell’assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all’interno del matrimonio, godono dell’esenzione di cui all’art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce “ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni”, per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura.

g) Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.)

Le norme, inserite nella Sezione III del Capo II, sono dedicate all'attuazione dei provvedimenti sull’affidamento dei minori.

Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987.

Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura.

h) Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.)

Il capo III, sezione I, del nuovo titolo IV-bis c.p.c. è dedicato alle disposizioni speciali in relazione alla violenza di genere e domestica, che trovano applicazione nei procedimenti dove sono "allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori".

Trattasi di un corpus di norme di natura processuale che ha la finalità di ridurre i tempi del processo civile in tutti i casi di violenza e abuso, ma che non ha alcuna ricaduta sul regime fiscale dei procedimenti in cui siano presenti tali allegazioni (quali separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio). Pertanto, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati.

i) Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.)

Per completezza, si rappresenta che i procedimenti di cui all’art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione” ai sensi dell’art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

Roma, data protocollo