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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024

Istanza di ricusazione - Subordinazione ad un'istanza volta a sollecitare l'astensione del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. È inammissibile l'istanza di ricusazione se proposta in via subordinata ad un'altra volta a sollecitare l'astensione del giudice, sia perché ha natura autonoma il ricorso disciplinato dall'art. 52, comma 2, c.p.c. (che prevede il deposito in cancelleria di un'istanza formale), sia perché non è possibile investire della richiesta lo stesso giudice della cui imparzialità si dubita e che si intende ricusare.