Prova civile - informazioni della pubblica amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26547 del 11/10/2024
Richiesta di informazioni - Art. 213 c.p.c. - Facoltà discrezionale del giudice - Condizioni e limiti. La richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.