Diritti della personalità - riservatezza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26992 del 17/10/2024
Trattamento dati personali - Ricorso al giudice ordinario e ricorso al Garante - Principio di alternatività - Portata - Conseguenze - Fattispecie In materia di trattamento di dati personali, il principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto a quello dinanzi al Garante (previsto nell'ipotesi in cui i due ricorsi abbiano lo stesso oggetto), per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può trovare applicazione solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la violazione delle norme sulla riservatezza non può avere alcun effetto preclusivo o vincolante nel giudizio civile promosso dall'interessato per il risarcimento dei danni, svolgendosi i due giudizi su piani diversi e dovendo il danno civile essere sempre allegato e dimostrato.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fatto discendere la responsabilità sul piano civile, in via automatica, dall'accertamento dell'illiceità della condotta tenuta dal titolare del trattamento svolto dal Garante con il provvedimento sanzionatorio).
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fatto discendere la responsabilità sul piano civile, in via automatica, dall'accertamento dell'illiceità della condotta tenuta dal titolare del trattamento svolto dal Garante con il provvedimento sanzionatorio).