Responsabilità civile - Assegno di traenza - Pagamento a soggetto non legittimato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26972 del 17/10/2024
Responsabilità della banca negoziatrice - Giudizio di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. - Contenuto - Censurabilità in cassazione - Fattispecie. In tema di responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art. 1176, comma 2, c.c., costituisce attività di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a., per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza da parte di cliente non abituale, identificato attraverso la patente di guida ed il codice fiscale, sebbene questi fossero documenti d'identità ed il titolo non presentasse segni di alterazione o contraffazione).
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a., per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza da parte di cliente non abituale, identificato attraverso la patente di guida ed il codice fiscale, sebbene questi fossero documenti d'identità ed il titolo non presentasse segni di alterazione o contraffazione).