Obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024
Azione ex art. 2033 c.c. - Condizioni pattuite con la banca nel periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Onere della prova da parte del correntista - Contenuto. In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.