Arbitrato estero - Arbitrato internazionale – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 26600 del 14/10/2024
Natura rituale - Conseguenze - Avvenuta instaurazione del procedimento arbitrale - Invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Decisione del giudice ordinario - Esclusione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Competenza degli arbitri - All'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione in ordine all'invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti), ma compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.