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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 26724 del 15/10/2024

Contributo unificato nel giudizio amministrativo - Art. 13, comma 6-bis, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ambito di applicazione - Concessione in uso di beni demaniali - Esclusione - Fondamento - Erronea trattazione con rito abbreviato - Irrilevanza.
L'art. 13, comma 6-bis, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002, che collega la corresponsione del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato in misura variabile per scaglioni di valore alle sole controversie previste dall'art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., non si applica ai ricorsi introduttivi di giudizi amministrativi sui provvedimenti concernenti le procedure di assegnazione delle concessioni in uso di beni demaniali, rientrando questi ultimi nella previsione residuale della lett. e) del citato comma 6-bis, con conseguente assoggettamento al contributo unificato in misura fissa; né rileva, a tal fine, che il giudice amministrativo abbia erroneamente celebrato il processo dinanzi a sé con il rito abbreviato, essendo connessa la speciale disciplina del contributo unificato alla sola trattazione della materia dell'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.