Posizionamento di una telecamera privata sul muro esterno della propria abitazione - Rispettare le disposizioni in materia di corretto trattamento dei dati personali - TAR Basilicata, Sezione I, sentenza del 15 gennaio 2025, n. 38
L’installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del DPR n. 380 del 2001 ma deve rispettare quanto disposto dal Garante della Privacy con il richiamato provvedimento n. 477 del 12.10.2023, ai sensi del quale gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni: A) devono avere telecamere con “angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti”, e non devono riprendere “immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi)”;
B) con la puntualizzazione che può essere estesa “la ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenza” “soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo” e “sulla base di un legittimo interesse”, “adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)”, circostanze, nella specie, non dimostrate dal ricorrente.
Giustizia Amministrativa – la sentenza
B) con la puntualizzazione che può essere estesa “la ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenza” “soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo” e “sulla base di un legittimo interesse”, “adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti)”, circostanze, nella specie, non dimostrate dal ricorrente.
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