Beni immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31995 del 11/12/2024
Invenzioni industriali - Brevetto europeo - Trasformazione ex art. 58, comma 2, c.p.i. - Conversione giudiziale ex art. 76 c.p.i. - Differenza - Conseguenze. In tema di controversie sulla validità e contraffazione del brevetto, la trasformazione, a norma dell'art. 58, comma 2, c.p.i., in modello di utilità, del brevetto europeo che sia stato revocato, costituisce fattispecie diversa dalla conversione giudiziale disciplinata dalla norma di cui all'art. 76, comma 3, c.p.i. e, pertanto, non giustifica, a seguito del maturarsi nel giudizio delle preclusioni assertive, alcuna immutazione del thema decidendum della causa.