Riassunzione della causa innanzi al giudice competente - Atto endoprocessuale ai sensi dell’art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Deposito cartaceo - Ammissibilità.
L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e può essere depositato anche in modalità cartacea e non - obbligatoriamente - telematica.