Procedimento di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito - Art. 3, d.l. n. 132 del 2014 - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 186 del 07/01/2025
Tempestiva eccezione di improcedibilità relativa ad azione di danni da circolazione stradale - Deduzione in appello dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme - Inammissibilità - Fondamento. Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.