Concorrenza sleale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 626 del 10/01/2025
Illecito concorrenziale - Presupposto - Comunanza di clientela - Identità soggettiva degli acquirenti - Esclusione - Medesimo bisogno di mercato - Necessità - Contenuto - Fattispecie. In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).