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Obbligazioni - inadempimento - responsabilità per fatto degli ausiliari - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5673 del 04/03/2025

Medico convenzionato - Prestazione assistenziale in favore di cittadino non residente - Responsabilità della ASL - Responsabilità della ASL ex art. 1228 c.c. - Prestazione erogata da medico del SSN - Legittimazione passiva - Onere probatorio - Riparto. La ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, anche per le prestazioni assistenziali da questi rese in regime di assistenza diretta ai cittadini non residenti (benché non suoi assistiti), ai sensi dell'art. 19 della l. n. 833 del 1978, posto che, se il medico accetta di prestare la propria opera, pur non essendovi obbligato in virtù degli Accordi Collettivi nazionali di categoria, eroga una prestazione che si inquadra nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. 

(Nella specie, è stata affermata la responsabilità della ASL per le prestazioni rese, in favore di persona ospite presso una struttura alberghiera posta fuori della sua regione di residenza, da un medico convenzionato contattato dai dipendenti di tale struttura).

La ASL, per andare esente da responsabilità (ex art. 1228 c.c.) per i danni derivanti da prestazioni erogate da medici in rapporto di convenzionamento, deve provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa risarcitoria e, cioè, che il sanitario non era intervenuto nella qualità di medico convenzionato, bensì come libero professionista, e non incombe, invece, sul paziente danneggiato l'onere di dimostrare che la prestazione sanitaria erogata, riconducibile al Servizio Sanitario Nazionale, non è stata resa ad altro titolo.