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Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5052 del 26/02/2025

Limiti - Impossibilità di rinvenimento del criterio ermeneutico utilizzato dal giudice di merito - Violazione dell’art. 1362 c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Benché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'opera interpretativa sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. giacché in tal modo il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva rigettato la domanda di condanna in manleva proposta dai cessionari di quote di una società in accomandita semplice nei confronti dei cedenti interpretando, non solo in contrasto con il tenore letterale della clausola contrattuale ma anche con il contenuto dell'obbligo di manleva, la clausola che prevedeva l'obbligo dei cedenti di "farsi carico dei debiti derivanti da obbligazioni sociali sorte anteriormente al trasferimento delle quote, anche se conosciuti successivamente" come riferita alle sole pretese creditorie di terzi anteriori alla cessione di quote risultate effettivamente esistenti ovvero non contestate).