Danno da mancata messa a disposizione dell’immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente - Riconoscimento - Condizioni.
Può essere riconosciuto il danno da mancata messa a disposizione dell'immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente, purché sia circostanziatamente allegato e provato, anche alla luce del contenuto del contratto preliminare in ordine alle modalità e ai tempi della stipula del contratto definitivo.