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Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione all'esecuzione ex art 615 - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4678 del 22/02/2025


Criterio di cui all'art. 17 c.p.c. - Competenza per valore - Individuazione - Competenza per materia o funzionale - Esclusione - Regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie. Il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore in tema di opposizione all'esecuzione forzata e non disegna, invece, un'ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte nello stesso processo e nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. 

(Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha accolto l'impugnazione del creditore, affermando la competenza del Tribunale di Roma e non del giudice di pace, in ragione della natura riconvenzionale della domanda svolta per l'accertamento di un proprio credito, di oltre cinquemila euro, da opporre a quello del terzo pignorato, erroneamente qualificata come eccezione e non ritenuta rilevante ai fini della competenza per valore del tribunale).