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Rappresentanza della società - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5647 del 03/03/2025

Atti di straordinaria amministrazione ed atti eccedenti i limiti dell'oggetto sociale - Atti eccedenti i poteri conferiti - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Il contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l'art. 2384, comma 2, c.c., nel testo ratione temporis applicabile, prevede solo l'inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, secondo cui la stipula di un contratto di appalto da parte dell'amministratore della società committente, per un importo eccedente quello massimo stabilito in una delibera del consiglio di amministrazione, non poteva essere fatta valere dall'appaltatore).