Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3971 del 16/02/2025
Comportamento extralavorativo del dipendente - Rilevanza ai fini del licenziamento - Oneri di allegazione del datore di lavoro - Deduzione del fatto in sé - estinzione del rapporto - licenziamento individuale per giusta causa. In tema di licenziamento per giusta causa, l'onere di allegazione dell'incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso ha riflessi, anche solo potenziali ma oggettivi, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, perché di gravità tale, per contrarietà alle norme dell'etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con gli utenti.
(Fattispecie relativa al licenziamento di dipendente di ASL, con mansioni di "necroforo" implicanti contatti con l'utenza, a cui era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di tre anni di reclusione per lesioni con arma da fuoco ai danni di un componente di una famiglia titolare di impresa di onoranze funebri concorrente con quella della propria famiglia).
(Fattispecie relativa al licenziamento di dipendente di ASL, con mansioni di "necroforo" implicanti contatti con l'utenza, a cui era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di tre anni di reclusione per lesioni con arma da fuoco ai danni di un componente di una famiglia titolare di impresa di onoranze funebri concorrente con quella della propria famiglia).