Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4011 del 17/02/2025
Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Assegno ordinario di invalidità INPS - Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Individuazione dello scaglione di valore e dei parametri minimi ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 - Onere probatorio a carico dell'assicurato - Fattispecie. Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. inerente alla revoca dell'assegno ordinario di invalidità INPS, prestazione triennale benché astrattamente rinnovabile per massimo due volte, la liquidazione delle spese processuali va effettuata in base ad un valore della causa, calcolato ex art. 13, comma 2, c.p.c., che rientra nello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra 5.200,00 ed 26.000,00 euro, salvo che l'assicurato provi un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale.
(Nella specie la S.C., in assenza di prova di tale maggiore valore, ha confermato la determinazione dello scaglione anzidetto e stabilito che i parametri minimi per esso dovuti vanno individuati in 911,00 euro per la fase di istruzione preventiva e in 2.251,00 euro per il giudizio di merito).
(Nella specie la S.C., in assenza di prova di tale maggiore valore, ha confermato la determinazione dello scaglione anzidetto e stabilito che i parametri minimi per esso dovuti vanno individuati in 911,00 euro per la fase di istruzione preventiva e in 2.251,00 euro per il giudizio di merito).