Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7201 del 18/03/2025
Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Acquisti nell'interesse del fondo - Titolarità formale e legittimazione ad agire - Società promotrice o di gestione - Fondamento. I fondi comuni d'investimento disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio e pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.