Impugnazioni civili - giudizio di revocazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7128 del 17/03/2025
Revocazione ex art. 391-quater c.p.c. - Presupposti - Decisioni nazionali su domande volte a conseguire una condanna pecuniaria per equivalente - Revocabilità - Esclusione. La nuova ipotesi di revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c., presuppone che la decisione nazionale passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli, abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere e che l'equa indennità, eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, non essendo, pertanto, configurabile allorquando la domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto essa stessa ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato.