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Contratti bancari - apertura di credito con carta di credito di tipo “revolving” - Corte di Cassazione, Sentenza n. 12838, del 13/05/2025

Fornitore convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto presso l’Ufficio Italiano Cambi - Legittimazione alla stipula - Esclusione - Conseguenze - Nullità. La Sezione Prima civile, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo “revolving” a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999;
b) nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo “revolving” a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999, è nullo ex art. 1418, primo comma, c.c.