Skip to main content

Divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9879 del 15/04/2025

Pensione di reversibilità - Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Esclusione - Fondamento - Applicazione del termine di sospensione feriale - Sussistenza. Le controversie, ex art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato non hanno natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). 

Pertanto la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l. n. 898 del 1970, non riguardando profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, e trova applicazione il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla l. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito.