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Cassazione (ricorso per) - rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14440 del 29/05/2025

Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte d'appello ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c. - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Contestazione del diritto all'iscrizione ipotecaria - Differenze - Decisione - Idoneità al giudicato - Conseguenze.

Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.