Protezione internazionale - Domanda - Rigetto ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Fondamento.
Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dall'art. 32, comma 1, lett. b) e b)-bis, nonché dagli artt. 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.