Sicilia - enti locali - personale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12862 del 22/06/2015
Legge reg. Sicilia n. 10 del 2000 - Nuovo regime in materia di organizzazione degli uffici e del personale - Operatività - Condizioni - Regolamenti di attuazione - Necessità - Conseguenza - Istituzione della terza fascia dirigenziale - Immediata applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12862 del 22/06/2015
La legge reg. Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego - ivi compreso l'ordinamento della dirigenza, di cui all'art. 6 della detta legge - alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione stessa, stabilisce espressamente che detti enti debbano adeguarsi "anche in deroga alle disposizioni di legge che li disciplinano" al regime giudico così introdotto adottando appositi regolamenti di organizzazione. Ne consegue che la nuova disciplina non è immediatamente operativa, dovendosi escludere in particolare che la regola possa ritenersi derogata con riguardo all'istituzione della terza fascia dirigenziale, prevista dall'art. 6 della legge reg. n. 10 del 2000, la cui introduzione postula necessariamente l'adozione delle norme regolamentari organizzative, finalizzate - in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - a collegare gli inquadramenti del personale rispetto all'assetto organizzativo dell'ente e alle conseguenti determinazioni in materia di organico.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12862 del 22/06/2015