Rinvio pregiudiziale - Obbligo del giudice di merito di conformarsi - Contrasto con una pronuncia della S.C. a sezioni unite in materia di giurisdizione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 15/06/2015
La pronuncia emesse dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea vincola il giudice di merito, il quale ha l'obbligo di conformarsi alla stessa anche ove sia in contrasto con una pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite (nella specie, in tema di giurisdizione) passata in giudicato, ritenuta non conforme al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 15/06/2015