Intermediario finanziario - Mancata informazione sulla propensione al rischio del cliente, omessa rappresentazione a quest'ultimo dei rischi dell'investimento, compimento di operazioni inadeguate - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Fondamento - Danno risarcibile - Quantificazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015
In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015