Indennità ex art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ. - Contratto cessato dopo l'entrata in vigore della norma - Patto di non concorrenza stipulato anteriormente - Applicazione retroattiva della norma - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12127 del 11/06/2015
In materia di contratto di agenzia, l'art. 1751-bis, secondo comma, cod. civ., introdotto dall'art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12127 del 11/06/2015