Art. 382 c.p.c. - Cassazione senza rinvio - Limiti - Pronuncia emessa da giudice fornito di "potestas iudicandi" - Cassazione per errata estensione dell'esercizio della giurisdizione - Rinvio - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19787 del 05/10/2015
Ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ed a seguito dell'entrata in vigore delle norme che attuano il principio della "translatio iudicii" - segnatamente l'art. 59 della legge n. 69 del 2009, e l'art. 11 del c.p.a. - la cassazione senza rinvio deve essere disposta esclusivamente quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda, sicché non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di "potestas iudicandi" e la motivazione della cassazione sia soltanto l'errata estensione dell'esercizio della giurisdizione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19787 del 05/10/2015