Deposito documenti da parte dell'amministrazione - Termine ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, applicabile "ratione temporis" - Inosservanza - Mera irregolarità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5828 del 24/03/2015
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile "ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5828 del 24/03/2015