Controversia risarcitoria per danni alla persona conseguenti a pubblicità illegittima - Giurisdizione del giudice ordinario e non dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato - Fondamento.
La controversia promossa da un consumatore per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente alla asserita illegittima pubblicizzazione, durante una trasmissione televisiva concernente una partita di calcio, di una rivista sportiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, giacché essa non è un organo giurisdizionale, ma un'autorità amministrativa, sicché non è configurabile una questione di giurisdizione in relazione ai poteri inibitori ad essa riconosciuti dall'ordinamento (dapprima, d.lgs. n. 74 del 1992 e, successivamente, d.lgs. n. 206 del 2005).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21934 del 29/08/2008