Concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10819 del 25/05/2016
Approvazione della proposta - Maggioranze necessarie - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in classi - Astensione dei creditori di una delle classi - Equiparazione a voto contrario - Configurabilità - Fondamento.
La proposta di concordato preventivo, nel regime introdotto dal d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005, è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, in ragione del voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di esse, sicché, ove il concordato abbia previsto quattro classi di creditori, la proposta deve ritenersi respinta se una di esse abbia dissentito ed un'altra si sia astenuta, non potendosi distinguere, ai fini della mancanza di un voto favorevole, tra la classe che ha espresso voto contrario e quella che, invece, non ha votato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10819 del 25/05/2016