Decisione in via incidentale - Oggetto - Scrittura privata verificata giudizialmente nel giudizio principale - Espletamento di ctu in tale sede ed utilizzazione nel giudizio di falso - Spese relative - Liquidazione nel procedimento incidentale - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di querela di falso, qualora la stessa sia proposta in via incidentale contro una scrittura privata, precedentemente oggetto di verificazione nel giudizio principale - quanto alla provenienza della sottoscrizione - attraverso una c.t.u., la liquidazione delle spese del procedimento incidentale legittimamente include quelle dell’espletata consulenza, in quanto l'attività svoltasi con la verificazione ed il suo esito risultano "ex post" comunque strumentali alla definizione del procedimento incidentale, essendo, pertanto, la liquidazione giustificata dall'applicazione del principio di causalità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15642 del 23/06/2017