Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – Cass. n. 27720/2021
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Sentenza non definitiva - Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione - Applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. - Rilevanza della facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio dell'impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_340