Riproposizione della questione con controricorso - Cass. n. 33109/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa, limitatamente a una questione preliminare o pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità al giudizio di legittimità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione con controricorso - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimato, appellato vittorioso nel giudizio di gravame, fosse tenuto a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di ammissibilità della deduzione in giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, ancorché ritenuta poi nel merito infondata).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33109 del 10/11/2021 (Rv. 662752 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371