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Successiva cessione a titolo oneroso – Cass. n. 36603/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - in genere - Plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c bis) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Imposta sostitutiva - Successiva cessione a titolo oneroso - Applicabilità aliquota ordinaria - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione non qualificate, qualora il contribuente abbia optato per la rivalutazione della quota, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 2 per cento, in caso di successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, sul nuovo valore non è più applicabile l'aliquota ordinaria del 12,50 per cento, vigente "ratione temporis", non generandosi una plusvalenza tassabile.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 36603 del 25/11/2021 (Rv. 663139 - 01)

 

Corte

Cassazione

36603

2021