Giudicato civile ottenuto per mezzo di attività costituente reato – Cass. n. 1169/2022
Giudizio civile e penale (rapporto) - Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Giudicato civile ottenuto per mezzo di attività costituente reato - Domanda risarcitoria - Ammissibilità - Necessità di impugnazione del titolo per revocazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Qualora il giudicato civile di condanna sia l'effetto di attività processuale fraudolenta di una parte in danno dell'altra, posta in essere mediante la precostituzione e l'uso in giudizio di prove false, la parte danneggiata, oltre alla proposizione della impugnazione per revocazione, qualora la predetta attività integri gli estremi di un fatto-reato, può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, così provocando l'esercizio del potere-dovere del giudice penale di statuire ed attuare concretamente l'obbligazione risarcitoria discendente in via diretta dall'accertamento fatto-reato stesso (art. 185 c.p.), senza che l'azione esercitata in sede penale possa trovare ostacolo nel giudicato civile che rimane travolto dall'accertamento penale. Tuttavia, in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, l'azione civile di responsabilità si trasferisce, con identica ampiezza, e quindi senza preclusioni in dipendenza del precedente giudicato civile, al giudice civile adito dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento del danno causato dal fatto- reato. ( La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto non risarcibile il danno derivante dall'esecuzione di un decreto ingiuntivo, ottenuto in base a scritture la cui falsità era stata accertata in sede penale, affermando erroneamente che, decorso il termine per l'esperimento dell'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c., l'esecuzione intrapresa sulla base del monitorio costituisse atto lecito, sovrapponendo indebitamente la considerazione del decreto ingiuntivo come "regiudicata" rispetto a quella che, nella prospettiva aquiliana deve darsi dello stesso giudicato civile, quale "fatto storico", frutto di un illecito, costitutivo del diritto al risarcimento del danno).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1169 del 17/01/2022 (Rv. 663771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_395