Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Comunicazione ex art. 97 l.fall. - Omissione - Opposizione allo stato passivo - Termine - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all'art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o totalmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9850 del 28/03/2022 (Rv. 664530 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_153
Corte
Cassazione
9850
2022