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Compensazione tra il risarcimento del danno e l’indennizzo riconosciuto – Cass. n. 7345/2022

Igiene e sanità pubblica - risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - in genere - Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l'indennizzo riconosciuto ex lege 210 del 1992 - Ammissibilità - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Condizioni.

 

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7345 del 07/03/2022 (Rv. 664249 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056   

 

Corte

Cassazione

7345

2022