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Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18559 del 08/07/2024 (Rv. 671742-01)

Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, diviene strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprime la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo il giudice ad un sindacato di merito con una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un parere negativo alla sanatoria di difformità edilizie, le Sezioni Unite hanno escluso che il Consiglio di Stato avesse invaso la sfera di attribuzioni dell'autorità amministrativa, essendosi il giudice limitato a confermare la legittimità dell'atto amministrativo impugnato, avuto riguardo all'assetto normativo e al carattere di ruralità del sito, senza sostituirsi alla P.A. in apprezzamenti di merito sulla compatibilità dell'opera con le esigenza di tutela archeologica e paesaggistica).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18559 del 08/07/2024 (Rv. 671742-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_374