Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008
Opposizione a precetto - Elezione di domicilio da parte dell'intimante - Onere di scelta di uno dei possibili luoghi dell'esecuzione - Inosservanza - Criterio sussidiario previsto dall'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. - Operatività - Conseguente proponibilità dell'opposizione del debitore nel luogo di notificazione del precetto - Sussistenza - Prova della coincidenza del domicilio eletto con il luogo dell'esecuzione - Onere relativo a carico del creditore.
In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008