Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27919 del 13/12/2013
Ambito di applicazione – Attività tecniche o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico considerate nella tariffa - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di commissione "mista" della P.A.
Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilità delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, all'attività svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attività del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27919 del 13/12/2013