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linee guida diritto di famiglia tribunale di Milano

linee guida per la redazione degli atti in materia di famiglia

LINEE GUIDA

La Corte d’Appello di Milano, nella persona del Presidente Doti.ssa Marina Anna Tavassi, e del Presidente della relativa Sezione Minori, Persone e Famiglia, Doti. Fabio Tucci,

e

il Tribunale di Milano, nella persona del Presidente Dott. Roberto Bichi, e del Presidente della relativa Sezione Famiglia, Dottssa Anna Cattaneo,

e

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona del Presidente Avv. Remo Danovi,

e

l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella persona della Dott.ssa Elena Riva Crugnola,

considerato che

è comune interesse delle parti ricercare delle linee guida nella redazione degli atti introduttivi dei giudizi in materia di famiglia

ritenuto che

la diffusione di una prassi condivisa nella redazione degli atti processuali, possa evitare di esasperare il conflitto fornendo al giudice ogni informazione necessaria sulla reale situazione personale ed economica delle parti, sulla vita familiare e sociale dei figli e sui loro bisogni anche materiali, onde consentire l’assunzione in tempi rapidi di decisioni ponderate, eque ed esaustive

approvano le seguenti

LINEE GUIDA

PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

PREMESSA

L’iniziativa di approntare Linee Guida per la redazione degli atti in materia di famiglia assunta dal Tribunale di Milano, dalla Corte di Appello di Milano, dall’Osservatorio della giustizia civile di Milano e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano si pone nel solco del Protocollo di intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense siglato in data 20.6.2018 laddove alTart. 2 indica che: “Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere presso gli Uffici Giudiziari ed i Consigli dell’Ordine degli Avvocati l’adozione di Protocolli condivisi che tengano conto delle linee guida di cui alle delibere del CSM del 5 luglio 2017 e del 18 giugno 2018, così come modificata il 20 giugno 2018 sintetizzate nel prosieguo ai punti 5) in ambito civile e 6) in ambito penale; nonché di esercitare i rispettivi poteri di vigilanza”.

LINEE GUIDA

Nel preambolo della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25.01.1996* è contenuto l’invito alle famiglie a raggiungere accordi ed a ricorrere ai giudici e alle autorità amministrative competenti in tema di custodia e tutela del minore solo quando non vi siano altre soluzioni[1] [2]. L’avvocato che assiste le parti deve sempre ricercare soluzioni il più possibile condivise, privilegiando il ricorso alla mediazione familiare e ad altri strumenti alternativi[3]e, ove tali soluzioni non siano percorribili, redigendo gli atti processuali evitando di esasperare il conflitto e fornendo al giudice ogni informazione necessaria sulla reale situazione personale ed economica delle parti, sulla vita familiare e sociale dei figli e sui loro bisogni anche materiali[4]: solo la completa informazione sui fatti oggetto della controversia consente, infatti, alla autorità giudiziaria di assumere in tempi rapidi una decisione ponderata, equa ed esaustiva[5].

Invero, nelle controversie in materia di famiglia, per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, soprattutto dei figli minori, gli obblighi imposti dagli artt. 88 e 89 c.p.c. assumono un significato ed una portata più pregnante. In particolare l’obbligo di lealtà si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall’inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la loro situazione patrimoniale e reddituale.

Del resto i rafforzati obblighi di lealtà, probità e buona fede[6] si coniugano con i poteri officiosi del giudice della famiglia[7] e quindi non si scontrano né con il principio dispositivo della prova, né con i doveri difensivi dell’avvocato.[8]

E’ pertanto opportuno che i difensori redigano, ed alleghino agli atti introduttivi del giudizio, un chiaro ed analitico elenco della complessiva situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti che consenta al giudice fin dalla udienza presidenziale di prendere decisioni tempestive ed eque anche nell’interesse dei minori, in analogia, del resto, con quanto avviene in Gran Bretagna, in Francia ed in Germania.[9]

Il comportamento omissivo della parte consentirà al giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. fatto salvo, comunque, il potere officioso del giudice nella acquisizione della prova. Inoltre, nel rispetto dell’effettività del contraddittorio, è opportuno suggerire l’adozione di criteri di redazione degli atti che, senza entrare nel merito delle scelte difensive e ferma restando la libertà dell’estensore di integrare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato[10], consentano la loro più agevole e fruibile lettura anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell’eventuale successivo giudizio di appello.

La predisposizione di Linee Guida nella redazione degli atti in materia di famiglia ha l’obiettivo di mettere al centro la tutela dei diritti fondamentali delle persone, sia dei figli minori e dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, sia delle parti, in particolare della parte più debole, che si realizza anche attraverso l’offerta di informazioni chiare e complete sulla vicenda familiare, sulle condizioni personali ed economiche delle parti, oltre che sulle esigenze dei figli coinvolti.

Di contro, il mancato rispetto delle linee-guida non è certamente motivo di inammissibilità e/o di improcedibilità dell’atto.

Sono stati predisposti, allo stato, e vengono qui allegati i modelli del ricorso introduttivo del procedimento di separazione giudiziale, del divorzio contenzioso e del ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle coppie non coniugate, oltre che del modello per la disclosure della situazione reddituale/patrimoniale delle parti.

PRINCIPI

Lealtà, probità e divieto di espressione sconvenienti ed offensive.

La delicatezza delle questioni trattate che involgono le sfere più intime della persona e il coinvolgimento di minori nelle vicende descritte impongono all’avocato l’uso di un linguaggio rispettoso dei diritti e della dignità delle persone, pur nell’assolvimento dei propri obblighi difensivi. La pacatezza dei toni e la compostezza delle espressioni utilizzate, che tenga conto del ruolo di genitore dei figli comuni che anche la controparte svolge, non impedisce la chiara rappresentazione di comportamenti in assunto violativi degli obblighi nascenti dal matrimonio e/o delle carenze genitoriali.

Verità e trasparenza

Il modello della disclosure deve rispettare i principi di verità e trasparenza e consentire al giudice di venire a conoscenza di tutte le informazioni reddituali e patrimoniali necessarie per adottare una decisione equa anche in punto di condizioni economiche.

Sinteticità II dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali[11] esprime un principio generale del diritto processuale civile e rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale dettato dall'obiettivo di un processo celere, ispirato al contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole, nel rispetto del principio di cui all'art. 111, co. 2 Cost., il cui mancato adempimento rischia, inoltre, di pregiudicare intelligibilità delle questioni, sottoposte all’attenzione del giudice.[12]

Dalla disciplina processuale che regola il contenuto dei provvedimenti giudiziali (cfr. art. 132 co.2 n.4 c.p.c) si deduce che i principi di chiarezza e sinteticità richiesti per la stesura della sentenza del giudice presuppongono necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte, ponendosi in conformità rispetto ad indirizzi già presenti sia in ambito sovranazionale[13] sia in ambito nazionale.[14]

Chiarezza

La chiarezza degli atti processuali di parte, attiene all’agevole comprensione del testo che deve seguire un lineare ordine argomentativo e deve utilizzare un linguaggio snello evitando ripetizioni, termini desueti, periodi e frasi lunghe.

LA REDAZIONE DEGLI ATTI

- Il contenuto degli atti. L’atto introduttivo del giudizio ed i successivi atti devono essere redatti secondo modelli predefiniti, in ossequio a criteri di sintesi ed efficacia, che permettano di mettere in evidenza in primo luogo tutti i dati relativi alla situazione familiare, eventuali procedimenti pregressi e/o in corso relativi ai minori e ai genitori, sia in sede civile che penale ed amministrativa.

Devono essere redatti seguendo uno schema logico e formulati in paragrafi distinti. L’esposizione dei fatti deve seguire un criterio cronologico, non deve contenere giudizi e soprattutto non contenere una svalutazione delle figure genito riali.

- Struttura degli atti. Un prospetto di sintesi {abstract) è raccomandato per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo. L’indice degli argomenti e la numerazione delle pagine sono elementi indispensabili deiratto.

- Produzione documentale e collegamenti ipertestuali.

La denominazione degli allegati abbinata alla loro numerazione ne favorisce l’immediato reperimento. Si suggerisce di numerare progressivamente i documenti con formato 001 e ss. (fino a 100 allegati) e 0001 e ss. in caso siano di numero superiore a 100;

ad ogni allegato è opportuno che corrisponda apposito e distinto///^, che a sua volta sia nominato con un’indicazione sintetica del suo contenuto (es. 001- certificato contestuale residenza e stato di famiglia);

consigliabile, per agevolarne la lettura, utilizzare link ipertestuali agli allegati richiamati nell’atto o quantomeno indicare in ogni caso la pagina dell’allegato a cui si fa riferimento, evidenziando, ove possibile, la parte di interesse.[15]

- Richiami a dottrina e giurisprudenza. Sono inseriti in nota, con allegazione o riferimenti per il loro reperimento. Per la giurisprudenza di legittimità edita è sufficiente l’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento.

ALLEGATI:

1.- Modello di redazione del ricorso introduttivo del procedimento di separazione giudiziale,

2- Modello di redazione del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio contenzioso

- Modello di redazione del ricorso introduttivo del procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitonale delle coppie non coniugate,

- Modello per la disclosure della situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti.

 

[1] Ratificata dall'Italia con la Legge 77 del 2003.

[2] Preambolo: "In caso di conflitto è opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinanzi ad una autorità giudiziaria."

[3] Convenzione di Strasburgo - Art. 13 "Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti. Per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvolgono un fanciullo dinanzi ad una autorità giudiziaria le parti incoraggiano la mediazione o ogni alto metodo di soluzione dei conflitti nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle parti."

Nel nostro ordinamento le modifiche introdotte dalla legge 54/2006, riconfermate dalla novella 219/2012, in tema di affidamento condiviso dei figli prevedono la possibilità che il giudice possa invitare le parti, sospendendo il giudizio, ad intraprendere un percorso di mediazione familiare. Il nuovo Codice Deontologico nell'art. 27 n. 3 dispone:

''L'avvocato, all'otto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per Iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge". La legge sulla negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito con modifiche dalla Legge 162/2014) stimola la conclusione di accordi tra i genitori ponendo a carico degli avvocati il dovere deontologico di informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

  • Convenzione di Strasburgo. Art. 6 "Processo decisionale. ...l'autorità giudiziaria prima di prendere una decisione deve verificare se dispone di informazioni sufficienti per prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare dai detentori della responsabilità dei genitori".

[5] Convenzione di Strasburgo. Art 7 “Obbligo di agire con prontezza. Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorità giudiziaria deve agire con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l’autorità giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.”

[6] Art. 96 c.p.c.

[7] Si vedano gli artt. 337octies co.l, 337ter u.c. c.c., 706 co. 3 c.p.c., art. 4 co.6 e 5 c.9 Legge 898/70 che attribuiscono al giudice della famiglia poteri inquisitori assolutamente eccezionali nel contesto del processo civile.

[8] Si veda Fari. 50 del codice deontologico forense sul "Dovere di verità".

[9] Si vedano per la Gran Bretagna il Family Proceedings Rules, per la Francia il Code Civil francese art. 272 e per la Germania il §643 ZPO.

[10]         Si veda il Considerato del Protocollo di intesa tra il CSM e il CNF richiamato in Premessa

[11] Fissato dal D.Lgs. 104/2010 art. 3, co.2 del codice amministrativo e ribadito per il processo civile telematico all'art.

16 bis co.9 octies del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 221/2012 per il quale "Gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematica sono redatti in maniera sintetica".

[12]         Cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 21297/16; conformi Cass. Civ. 11199/12 e Cass. Civ. 17698/14.

[13] Cfr. art. 47 - Contenuto di un ricorso individuale - Regolamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo in vigore

dal 14 novembre 2016 che contiene le istruzioni pratiche per la instaurazione del procedimento ( in https://cedu.it). ,4Cfr. Lettera del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 17 giugno 2013; Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria in data 17.12.2015.

[15] Cfr. art. 1, comma 2, D.M 8 marzo 2018 n. 37. Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che così dispone " (...) dopo il comma 1 (n.b. dell'art.4 del decreto 10 marzo 2014, n. 55 ) è inserito il seguente: "1 bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui agli art. 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati in modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'Interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto"