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593. (Rendiconto)

Art. 593. (rendiconto)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - normativa applicabile - determinazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - normativa applicabile - determinazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977
Normativa della competenza per valore - applicabilità - cause di rendimento del conto - cause di risarcimento del danno - criterio ex art 14 cod proc civ - applicabilità - conseguenze - domanda generica di rendiconto di una comunione ereditaria - generica domanda riconvenzionale di risarcimento del...
Competenza civile - competenza per valore - somme di denaro e beni mobili – Cass. n. 3969/1975Competenza civile - competenza per valore - somme di denaro e beni mobili – Cass. n. 3969/1975
Criterio di determinazione del valore - obbligo di rendiconto - relative controversie - applicabilità del criterio.* L'obbligazione di rendiconto e un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perche riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto,...

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