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Funzione dell'assegno divorzile – Cass. n. 23318/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Funzione dell'assegno divorzile - Conseguenze - Coniuge richiedente inizialmente dedito alla sola famiglia - Successivo svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale - Accertamenti da compiere.

 

Nel valutare la spettanza dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo, sicché, ove il coniuge richiedente, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia, abbia intrapreso un'attività lavorativa a tempo parziale, occorre accertare il momento in cui è maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata in autonomia o concordata con l'altro coniuge e se l'attività sia stata fin dall'origine a tempo parziale, considerando infine se, anche in relazione all'età del richiedente, detta scelta debba considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultimo possa ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23318 del 23/08/2021 (Rv. 662312 - 01)

 

Corte

Cassazione

23318

2021