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Pregiudizio dell’incapace e vantaggio, dolo o malafede dell'altro coniuge – Cass. n. 20862/2021

Famiglia - matrimonio - nullità - per incapacità di intendere e di volere - Incapacità naturale - Nozione - Pregiudizio dell’incapace e vantaggio, dolo o malafede dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Il matrimonio può essere impugnato, ai sensi dell'art. 120 c.c., per la mera incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto, senza che abbia rilievo il pregiudizio dell'incapace o il vantaggio dell'altro contraente, né il dolo o la malafede di quest'ultimo, poiché la nullità del matrimonio è prevista a tutela dell'integrità del consenso dei coniugi, che l'ordinamento vuole formato in piena libertà e consapevolezza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20862 del 21/07/2021 (Rv. 662181 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_120

 

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Cassazione

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2021