Famiglia - matrimonio - nullità - per incapacità di intendere e di volere - Incapacità naturale - Nozione - Pregiudizio dell’incapace e vantaggio, dolo o malafede dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il matrimonio può essere impugnato, ai sensi dell'art. 120 c.c., per la mera incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto, senza che abbia rilievo il pregiudizio dell'incapace o il vantaggio dell'altro contraente, né il dolo o la malafede di quest'ultimo, poiché la nullità del matrimonio è prevista a tutela dell'integrità del consenso dei coniugi, che l'ordinamento vuole formato in piena libertà e consapevolezza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20862 del 21/07/2021 (Rv. 662181 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_120
Corte
Cassazione
20862
2021